Il risarcimento danni per gli effetti del Covid-19

MATTEO MION
Scrivo questo pezzo da avvocato specializzato in cause di malasanità sul territorio nazionale. Supplico i Colleghi che abusano del coronavirus per accaparrarsi qualche cliente di guardarsi bene allo specchio e non rispondere all’Ordine professionale, ma alla propria coscienza che è Giudice ben più giusto e severo. Veramente avete il coraggio di attaccare chi tra mille difficoltà e persino senza mascherina mette a repentaglio la propria vita per la nostra? Non siete solo vili sciacalli, ma anche incapaci. Non mi permetto la reprimenda che potete farvi da soli, ma vi do qualche informazione per mitigare il vostro disorientamento tecnico oltre che umano. Attualmente gli unici che hanno smaccatamente diritto a un risarcimento sono proprio tutti gli eroi medici, infermieri, cassieri di supermercati e personale che lavorano a rischio di contagio. Tali soggetti infetti che abbiano riportato postumi invalidanti a livello polmonare o i familiari dei deceduti infetti hanno diritto alle prestazioni Inail e/o al ristoro del c.d. danno differenziale (quota di danno non rimborsata dall’ente previdenziale) dal datore di lavoro o in ultima istanza dal soggetto untore: determinante sul punto è valutare la scheda epidemiologica. Dal lockdown in poi, altri soggetti contagiati che hanno possibilità di ottenere un risarcimento da Inail e datore di lavoro sono tutti coloro si recavano esclusivamente a lavoro, pur rimanendo aperta la discussione sull’onere probatorio. Gioco facile avranno i degenti, o i familiari di degenti in caso di decesso, infettatisi presso case di riposo su cui grava contrattualmente l’obbligo di vigilanza sanitaria e custodia. Tutte le categorie sopra indicate potranno richiedere l’intero danno perché da uno stato di salute sano hanno subito un esito lesivo invalidante o mortale e in virtù del principio neminem laedere possono sempre rivolgersi contro il contagiante o i potenziali contagianti. Chi invece si è recato in ospedale già afflitto da coronavirus, cioè uno stato di salute almeno parzialmente compromesso, e ha patito un ritardo di cure potrà al massimo invocare una perdita di chanches di guarigione per una malattia che ad oggi è considerata difficilmente curabile dalla comunità scientifica: in termini risarcitori quisquilie salvo rari casi eclatanti. Tale analisi è confermata dal fatto che le assicurazioni degli ospedali poco temono le liquidazioni dei “già coronavirus” al punto da aver allargato tranquillamente le polizze ospedaliere al rischio Covid 19. Se i Colleghi beluini non desistessero dalle loro tragicomiche iniziative né per coscienza né per analisi tecnica, ad abundantiam sappiano che il governo (unico vero responsabile di qualsivoglia omissione o ritardo) a giorni approverà una norma che limita la punibilità dei sanitari penalmente alla colpa grave e civilmente a ipotesi ristrettissime. Personalmente ho lasciato a casa i dipendenti chiedendo loro e a me stesso una preghiera e una riflessione in più di tutti gli altri per questi eroici gladiatori proprio per la materia della responsabilità sanitaria che quotidianamente trattiamo. Qualche vigliacco è solo l’eccezione che conferma la regola: siamo tutti con voi eroi! Una prece…

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